Nelle
scorse settimane abbiamo sottoscritto una convenzione con due medici del lavoro.
Tale
convenzione, di seguito riportata, potrà essere utilizzata per la assunzione
di apprendisti, per le visite aziendali previste dalla Legge 626 ecc.
Per chiedere
l'intervento dei medici del lavoro e per l'applicazione della convenzione potete
contattare la collega FRANCESCA MARCHESIN.
Oggetto:
Medicina del Lavoro
Il
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ha regolamentato al meglio i compiti in capo
agli attori della stessa Legge relativamente all' attività di sorveglianza
sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In relazione
a quanto sopra il Medico Competente ha pertanto precisi obblighi legislativi che,
come meglio sotto specificato, prevedono un' insieme di attività, unitamente
alle varie figure previste dal Decreto Legislativo 626/94, che devono, all' unisono,
raggiungere
l' obbiettivo finale della massima tutela della salute del lavoratore
stesso.
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs 626/94 e successive
modifiche
1. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il
Servizio di Prevenzione e Protezione sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
Aziendale ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psicofisica dei lavoratori.
2. Il Medico Competente effettua
gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica.
3. Il Medico Competente istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di Lavoro con
salvaguardia del segreto professionale.
4. Il Medico Competente fornisce informazioni
ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
5.
Il Medico Competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria.
6. Il Medico Competente, in occasione delle riunioni di cui all'art.
11 del D.Lgs 626/94, comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati.
7. Il Medico Competente, congiuntamente
al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del
controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
8.
Il Medico Competente, fatti salvi i controlli sanitari previsti dalla normativa
vigente, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta
sia correlata ai rischi professionali.
9. Il Medico Competente collabora con
il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art. 15 del D.Lgs 626/94.
10. Il Medico Competente collabora all'attività
di formazione e informazione.
Oltre
agli obblighi citati, l' emissione di successive normative nazionali e regionali
coinvolgono il Medico Competente anche nell' attività di tutela dei lavoratori
minori, delle lavoratrici in gravidanza e dei lavoratori apprendisti.
COMPETENZE
L' attività proposta prevede pertanto per i Vostri Associati un
servizio completo
riguardante gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione
inerente la Tutela della salute con relativa assunzione di responsabilità
per quanto stabilito dalle vigenti normative, sia per quanto riguarda l' attività
specifica di Medico Competente dell' Azienda, sia per garantire l' osservanza
dei controlli preventivi, in particolare per minori ed apprendisti.
MODALITA'
OPERATVE
All'atto di ricevimento della richiesta per assumere l' incarico
di Medico Competente, viene effettuato il Sopralluogo Aziendale per la stesura
del Piano Sanitario. Segue poi la Nomina del Medico Competente con la relativa
stesura del calendario degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, intesi
a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati,
ai fini della valutazione dell'idoneità specifica alla mansione svolta;
tali accertamenti verranno effettuati, a seconda della disponibilità, direttamente
in azienda od in ambulatorio medico.
Contemporaneamente alle visite vengono
compilate le cartelle sanitarie, di cui una copia viene consegnata a richiesta
al lavoratore insieme agli esiti, mentre una seconda copia viene conservata dall'
Azienda in busta chiusa nel rispetto del segreto professionale. A fine anno viene
redatta la Relazione Dati Biostatistici, in cui vengono riassunti gli accertamenti
sanitari ed i sopralluoghi eseguiti.
Nel caso di visita medica per apprendisti
verrà concordato con il richiedente la data della visita medica e lo studio
professionale ove questa verrà effettuata. Verrà poi rilasciato
il relativo certificato di idoneità alla mansione.
Piano
Sanitario Aziendale
Il Piano Sanitario Aziendale viene redatto dal Medico
per stabilire quali sono i dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria e gli
esami e le analisi di laboratorio necessari. Eventuali revisioni del Piano Sanitario
possono essere previste in caso di sostanziali modifiche del ciclo produttivo,
delle mansioni dei dipendenti, di introduzione di nuovi impianti e/o macchinari.
Nomina
del Medico Competente
La nomina comprende l'assunzione di responsabilità
così come previsto dalle vigenti normative da parte del Medico nominato,
nei confronti dell'Azienda, dei suoi dipendenti e degli Organi di Controllo, il
rispetto delle verifiche sanitarie periodiche e la relativa compilazione e aggiornamento
delle cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti.
Tali cartelle sanitarie,
coperte dal segreto professionale, saranno conservate in busta chiusa presso l'
Azienda a disposizione degli Organi di Vigilanza.